A proposito della sentenza estera riportata da Giorgio, prima pongo allo stesso una domanda:
quel James M. Conway di cui parla il suddetto documento, è da mettere in relazione a "Con Cor" ?
Sempre a proposito di tale sentenza, condivido anch'io, - ahimè -
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
gli stessi problemi di Berto, ma la curiosità era tanta e così ho cercato di capirne il senso con l'aiuto di "google traduttore".... Spesso però questi sistemi traducono in modo pedestre e piuttosto insoddisfacente, per cui ho cercato di darne una "arrangiata"...
Se non è di disturbo, metto qui di seguito quanto ne è venuto fuori e se qualcuno è in grado di fornire una migliore e più "tecnica" traduzione, è invitato a fare tutte le correzioni e sostituzioni del caso.
" INTERNATIONAL HOBBY CORP.
contro
RIVAROSSI S.p.A.e James M. Conway Corp.
No. CIV. A. 96-3082.
Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, E.D. Pennsylvania.
29 giugno 1998.
MEMORANDUM
I. INTRODUZIONE
WALDMAN, J.
* 1 Le parti in questa causa sono società impegnate nella produzione, commercializzazione e distribuzione internazionale di treni e accessori per modellini ferroviari. La Società attrice sostiene che i convenuti hanno agito di concerto ai suoi danni per privarla dei diritti contrattuali che possedeva, la hanno diffamata nelle pubblicazioni commerciali, hanno rifiutato illegalmente di fare affari con essa e si sono impegnati in una concorrenza sleale.
La competenza in materia si basa sulla diversità della cittadinanza. Vedi 28 U.S.C. § 1332. Le parti convengono che la legge della Pennsylvania si applica alle questioni sostanziali nel caso. Attualmente dinanzi al tribunale sono proposte istanze per giudizio sommario dei convenuti.
II. NORMA LEGALE
Nel prendere in considerazione una istanza per un giudizio sommario, il tribunale deve determinare se "le memorie, le deposizioni, le risposte agli interrogatori e le ammissioni in atti, insieme alle dichiarazioni giurate, se presenti, dimostrano che non vi è alcun dubbio riguardo a qualsiasi fatto materiale e che la parte che agisce ha diritto a una sentenza che faccia la veci di una legge ". Fed.R.Civ.P. 56 (c); Anderson contro Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 247, 106 S.Ct. 2505, 91 L.Ed.2d 202 (1986); Arnold Pontiac-GMC, Inc. contro General Motors Corp., 786 F.2d 564, 568 (3d Cir.1986).
Solo i fatti che possono influire sull'esito di una causa ai sensi della legge applicabile sono "rilevanti". Anderson, 477 U.S. a 248. Tutte le deduzioni logiche (desumibili) da atti (o documenti) devono essere tratte a favore del convenuto. Id. a 256. Sebbene chi agisce abbia l'onere iniziale di dimostrare l'assenza di autentici problemi di fatto materiale, il convenuto deve a sua volta dimostrare l'esistenza di ciascun elemento su cui gli grava l'onere della prova. J.F. Feeser, Inc. contro Serv-A-Portion, Inc., 909 F.2d 1524, 1531 (3d Cir.1990), cert. negato, 499 USA 921, 111 S.Ct. 1313, 113 L.Ed.2d 246 (1991) (citando Celotex Corp. contro Catrett, 477 U.S. 317, 323, 106 S.Ct. 2548, 91 L.Ed.2d 265 (1986)).
III. DATI DI FATTO ALLA BASE DELLA VICENDA.
Dal verbale non contestato o visto nel modo più favorevole all'attore, i fatti pertinenti sono i seguenti.
La attrice International Hobby Corporation ("IHC") è una società della Pennsylvania che progetta, importa, commercializza e distribuisce modelli di treni ferroviari e accessori. La convenuta Rivarossi S.p.A. ("Rivarossi") è una società italiana che produce treni modello e accessori. L'(altro) convenuto James M. Conway Corporation ("JMC") è una società dell'Illinois che importa e distribuisce treni modello e accessori.
Bernard Paul è il CEO di IHC. Il 2 dicembre 1982, il sig. Paul e Regal Way, Inc. ("Regal Way") avevano sottoscritto un contratto di leasing (il "Contratto di leasing") relativo a specifiche attrezzature per la produzione (degli articoli delle parti) che presto ssarebbero (divenuti) di proprietà di Regal Way e utilizzati per realizzare treni modello e componenti di treni modello. L'attrezzatura/utensili per la produzione era situata in Italia e gestita dalla convenuta Rivarossi. Nell'accordo di leasing, Regal Way aveva concesso a Paul il diritto esclusivo di distribuire negli Stati Uniti e in Canada i prodotti fabbricati utilizzando le attrezzature per la produzione. In cambio, il signor Paul aveva accettato di pagare a Regal Way una royalty pari al cinque percento del prezzo dei prodotti coperti dal Contratto di locazione e spediti da Rivarossi. In base ai termini del Contratto di locazione, Regal Way aveva mantenuto i diritti di noleggio delle attrezzature/utensili ad altre parti, a condizione che nessun altro contratto di locazione fosse in conflitto con i diritti del Sig. Paul. La attrice IHC ha successivamente acquisito la posizione del sig. Paul nel contratto di locazione.
* 2 Il Paragrafo 3 del Contratto di locazione prevedeva per la durata del contratto:
"La durata del contratto di locazione stabilita nel presente Accordo (il "Termine") decorre dalla data in cui il Locatore ottiene il titolo ( di proprietà) sulla attrezatura produttiva e continuerà per un periodo di un (1) anno successivo. Il termine e il presente accordo continueranno automaticamente per un periodo aggiuntivo di un (1) anno e successivamente di anno in anno, a meno che il locatore o il locatario non diano avviso all'altro non meno di sessanta (60) giorni prima della fine di tale periodo della propria scelta di recedere dal presente Accordo alla fine di detto periodo, a condizione tuttavia che il Licenziante accetti che potrà decidere di recedere solo con l'esercizio di un ragionevole giudizio ( valutazione) commerciale che il Licenziatario non sta facendo del suo meglio in modo valido ed economicamente conveniente per commercializzare, vendere, pubblicizzare e distribuire i prodotti o ha altrimenti violato le disposizioni dell'Accordo".
Regal Way aveva mantenuto la proprietà dell'attrezzatura per utensili in leasing da dicembre 1982 a giugno 1985. Durante quel periodo, IHC aveva effettuato ordini con Rivarossi per prodotti fabbricati utilizzando l'attrezzatura/utensili di produzione in locazione come previsto nell'accordo di leasing. Nei mesi in cui riceveva spedizioni da Rivarossi, IHC avrebbe inviato un pagamento di royalty a Regal Way. Nei mesi in cui IHC non riceveva merci prodotte utilizzando le attrezzature locate, avrebbe inviato a Regal Way una lettera in cui si informava che non erano dovuti diritti.
Intorno al 26 giugno 1985, Regal Way vendette la sua partecipazione in.....
Continua.... Saluti. Riccardo.